Dal 1 luglio al via lo scontrino elettronico

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Dal 1 luglio al via lo scontrino elettronico

Arredo e attrezzature professionali per il business | TECO srl
Pubblicato da MEF in News · 1 Luglio 2019
Dal primo luglio scatta l’obbligo dello scontrino elettronico per i  soggetti che esercitano il commercio al minuto e le attività similari: circa 260.000 esercenti con un giro d'affari superiore ai 400.000 euro, per tutti gli altri a partire dal primo gennaio 2020.  Dalla stessa data, partirà anche la lotteria dei corrispettivi, cui  possono partecipare i consumatori che acquistano beni o servizi presso  gli esercenti che effettuano la trasmissione telematica dei  corrispettivi.
L’introduzione dello scontrino elettronico, che manderà  progressivamente in pensione lo scontrino e la ricevuta cartacea, non  comporterà sostanziali cambiamenti per i clienti, che riceveranno un  documento (cartaceo o digitale) da utilizzare come garanzia degli  acquisti e per le relative detrazioni.

COME FUNZIONA
Con l’introduzione dello scontrino elettronico, gli esercenti avranno così accesso facile e immediato ai dati delle proprie vendite,  che verranno trasmessi direttamente all’Agenzia delle Entrate, con la  possibilità di controlli più tempestivi e più rapide analisi di  eventuali rischi di evasione.
Per l’emissione dello scontrino elettronico è necessario l’utilizzo  di registratori telematici che comunichino costantemente con l'Agenzia  delle Entrate. A questo scopo sarà necessario per l’esercente acquistare  un nuovo registratore di cassa telematico, ottenendo un credito  d'imposta del 50% del valore fino ad un importo massimo di 250 euro,  oppure adeguare il proprio registratore, ricevendo un credito d'imposta  fino a 50 euro. I nuovi terminali permetteranno anche alle piccole  realtà di digitalizzare maggiormente la propria attività e di  semplificare l’archiviazione dei dati, la contabilità e i calcoli degli  adempimenti fiscali.
In alternativa all’utilizzo dei registratori di cassa telematici, è  possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei  corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell’Agenzia,  disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.  Tramite la procedura web - che può essere utilizzata, oltre che da pc,  anche tramite tablet e smartphone - i soggetti interessati possono  predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo  memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi  di ogni singola operazione effettuata. Per accedere al sistema è  possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità  digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta  Nazionale dei Servizi (Cns).
Come per la fatturazione elettronica, la trasmissione  telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata  entro 12 giorni, da calcolare in relazione alla data di  effettuazione delle operazioni, anche per favorire l’adempimento da  parte degli esercenti che operano in zone con scarsa copertura Internet.

PERIODO TRANSITORIO
Per consentire una graduale adesione all’obbligo di memorizzazione  elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli operatori  che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico  potranno assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai  corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di  effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi  restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.  Tale disposizione vale solo per i primi sei mesi dall’entrata in vigore  dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei  corrispettivi, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume  di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri  soggetti. Le modalità di trasmissione online dei dati dei corrispettivi  giornalieri saranno definite da un prossimo provvedimento del Direttore  dell’Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI ESENTATI
Sono esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi,  confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente  esistenti. Tra questi, tabaccai, giornalai, venditori di prodotti  agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di  trasporto pubblico di persone e veicoli (qualora il titolo di viaggio  coincida con lo scontrino). Inoltre, sono esonerati, fino al 31 dicembre  2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che  non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018, e  le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi  internazionali (ad esempio le navi da crociera); questi soggetti  continueranno a certificare queste operazioni marginali in modalità  cartacea.



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